A partire dal 1 Gennaio 2021 é obbligatorio l’invio delle fatture elettroniche tramite il nuovo tracciato approvato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 Febbraio 2020.
Le nuove specifiche tecniche erano già utilizzabili dal Ottobre 2020 al 31 Dicembre, periodo durante il quale il SDI accettava fatture inviate sia tramite il vecchio (Versione 1.5) che il nuovo (Versione 1.6).
In questo approfondimento ci occupiamo delle novità in tema di Tipi documento.
Tipi documento fino al 31.12.2020
Inizialmente erano stati previsti i seguenti Sette Tipi documento:
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
In particolare il tipo TD01 era utilizzabile fino al 31.12.2020 per una vasta serie di casistiche: fatture immediate, fatture differite, fatture per cessione beni ammortizzabili, integrazione tramite documento elettronico di fatture in Reverse Charge, Autofatture elettroniche per acquisti da paesi Extra UE ma anche per cessioni gratuite senza rivalsa o autoconsumo.
Solo l’autofattura per regolarizzare il mancato ricevimento ovvero la fattura irregolare da parte del fornitore ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs 471/1997 disponeva del tipo TD20 ad essa dedicato e continuerà ad averlo anche con le nuove specifiche.
A seguito delle ultime modifiche apportate al tracciato, sono stati introdotti una serie di nuovi “Tipi documento” i quali vanno ad affiancarsi a quelli già esistenti comportando una serie di variazioni nella scelta del tipo da utilizzare per molte casistiche.
Nuovi tipi documento
Reverse Charge e Autofattura
Ci occupiamo per primi dei nuovi Tipi documento dedicati all’integrazione delle fatture in regime di Reverse Charge.
In precedenza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate,[1]si poteva procedere per via analogica stampando la fattura ricevuta e integrandola, ovvero per via elettronica producendo un documento da inviare tramite il SDI utilizzando il Tipo TD01.
Con le nuove specifiche, resta facoltativo l’utilizzo dell’integrazione in forma elettronica; in tal caso non si potrà più utilizzare il TD01 ma i seguenti:
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex a17 c.2 DPR 633/72 di beni da Paesi Extra UE già presenti in Italia
Il TD16 è dedicato alle casistiche di Reverse Charge “interno” di cui all’Art. 17 c. 5 e 6 e Art. 74 c. 7- 8 del DPR 633/1972 quali ad esempio:
- Cessioni di oro da investimento tra soggetti che producono e commerciano oro o trasformano oro in oro da investimento e relative prestazioni di intermediazioni ovvero oro diverso da quello di investimento e argento puro effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta
- Settore edile: prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- Settore edile: pulizia, completamento, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi o strumentali ex Art. 10, comma 1, n. 8 bis) e 8 ter), nel caso in cui il cedente abbia esercitato opzione per assoggettamento ad IVA;
- Cessioni di telefoni cellulari, console, PC, tablet e laptop che precedono il commercio al dettaglio;
- Cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e altri materiali di recupero e relativi lavori.
Gli ultimi tre tipi sono invece tutti dedicati all’integrazione di documenti relativi agli acquisti da Paesi UE o Extra UE. La modalità elettronica è anche in tal caso facoltativa e consente di evitare la trasmissione della Comunicazione per le operazioni Transfrontaliere (c.d. “Esterometro”).
È sempre ammessa l’autofattura o l’integrazione cartacea ma, in sostanza, l’utilizzo della modalità elettronica permette di evitare l’invio della Comunicazione.
Splafonamento ed estrazione depositi iva
Le seguenti tipologie sono da utilizzare nei casi in cui si proceda ad integrazione/autofattura elettronica per le alcune specifiche casistiche:
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
Per la regolarizzazione dello splafonamento da parte dell’esportatore abituale l’utilizzo del tipo TD21 documento è obbligatorio.
Per le casistiche di estrazione di beni da Deposito IVA resta sempre possibile l’integrazione ovvero autofattura cartacea.
Fatturazione differita
Dal 1 gennaio 2021, con riferimento alla fatturazione differita entro il 15 del mese successivo per le operazioni documentate da DDT o altro documento equivalente effettuate nel mese precedente, solo l’utilizzo delle seguenti tipologie di documento consentirà il maggior termine di emissione della fattura:
- TD24 Fattura differita di cui all’Art. 21, comma 4, lett. a), DPR 633/1972;
- TD25 Fattura differita di cui all’Art.21, comma 4, terzo periodo lett. b), DPR 633/1972 per cessioni da parte del cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente.
La guida dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove specifiche ha precisato che, in tal caso, l’eventuale utilizzo del TD01 comporterà l’obbligo di inviare la fattura entro 12 giorni dal momento impositivo come le fatture immediate.
Beni ammortizzabili.
Anche per le cessioni di beni ammortizzabili ovvero passaggi interni nel caso di attività separate ai sensi dell’Art. 36 del DPR 633/72, viene introdotto un tipo documento specifico denominato TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72).
Tali cessioni in precedenza venivano fatturate utilizzando il tipo documento TD01. Si tratta di operazioni che non concorrono al volume d’affari ai sensi dell’Art. 20 del DPR 633/1972 e per questo hanno richiesto una distinzione rispetto alle altre operazioni.
così come nel caso in cui si proceda all’Autofattura per autoconsumo ovvero per la rivalsa dell’IVA in caso di cessioni gratuite senza rivalsa.
Autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa IVA.
Il tipo documento TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa è quello da utilizzare nel caso di:
- Cessioni gratuite di beni diversi da quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
- Prestazioni gratuite di valore inferiore ai cinquanta euro di cui all’Art. 3 comma 3 DPR 633;
- Autoconsumo ovvero destinazione di beni alla sfera personale o familiare dell’imprenditore o esercente arti e professioni.
La fattura emessa potrà essere registrata nel solo registro vendite.
Riepilogo nuovi tipi documento
TD16 |
Integrazione fattura Reverse charge interno |
Integrazione di TUTTE le casistiche di acquisti in regime di Reverse Charge ai sensi Art. 17 c. 5-6 e Art. 74 c. 7-8 DPR 633/72 |
TD17
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Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
Tipi dedicati all’integrazione di documenti relativi agli acquisti da Paesi UE o Extra UE. L’integrazione elettronica consente di evitare la trasmissione della Comunicazione per le operazioni Transfrontaliere. (c.d. Esterometro) |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
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TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
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TD21 |
Autofattura per splafonamento |
Autofatture degli esportatori che acquistano in base a dichiarazioni d’intento oltre il plafond ai sensi dell’Art. |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA
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Utilizzo per l’integrazione o l’autofattura a seguito di estrazione di beni da deposito IVA provenienti da Paesi UE/Extra UE, quando introdotti dal soggetto stesso ovvero anche nel caso in cui li abbia introdotti altro soggetto. |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
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TD24 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
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Fatture emesse entro il 15 del mese successivo in base a DDT o documento equivalente relativo al mese precedente. L’invio di fatture differite con Tipo documento TD01 comporterà l’obbligo di rispettare il termine di 12 gg previsto per le fatture immediate. |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
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Fatture emesse per le cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente. Possono essere differite ai sensi dell’Art. 21 c. 4 lett. b). |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
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Tipo documento apposito per le cessioni di beni ammortizzabili in precedenza fatturate con il tipo TD01. |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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Fatture emesse nei casi di cessione gratuita di beni ai sensi dell’Art. 2 comma 2 n.4 /prestazioni di servizi gratuite di cui all’Art. 3 comma 3, destinazione al consumo personale o familiare |
Maria Bonaria Sarai
[1] Circ. 13/E/2018 Risposta n. 3.1 e Circ.14/E/2019 $6.2